Quello dell’Autismo è un argomento controverso, in quanto c’è chi sostiene che si tratta appunto di una patologia prodotta dalle vaccinazioni e altri che sostengono che sia genetica. Questa ultima tesi è sostenuta soprattutto da associazioni che guarda caso sono supportate da case farmaceutiche, che hanno tutto l’interesse a considerare l’Autismo una sindrome da curare con farmaci e psicofarmaci.
I moderati sostengono che l’Autismo può essere di entrambi i tipi, sia genetico che il risultato della pratica vaccinale.
La cultura dominante in questa società rende di solito difficile ottenere un riconoscimento di danni a causa della pratica vaccinale.
Ci sono quattro principali ragioni per cui sussiste tale difficoltà:
Nonostante queste premesse, recentemente a due genitori è stato riconosciuto in tribunale che la condizione sintomatica di cui è affetta la loro bambina, diagnosticata come autismo, è possibilmente il risultato di avvelenamento causato da metalli pesanti contenuti nei vaccini che le erano stati iniettati durante la vaccinazione obbligatoria.
Questo è un punto di svolta a cui ha contribuito l’operato degli avvocati difensori. Ho avuto un colloquio con uno degli avvocati, Saverio Crea che è stato alquanto illuminante dimostrandomi ancora una volta quanto sia importante la corretta informazione.
In pratica il consulente tecnico d’ufficio ha dato parere negativo riguardo al vaccino in quanto causa o concausa della patologia che ha colpito la bambina.
Tuttavia non ha saputo dare una spiegazione alla presenza elevata di mercurio e altri metalli pesanti nel suo corpo.
Il giudice ha esaminato tutta una serie di prove che mostrano prima una condizione fisica e comportamentale normale come tutti i bambini sani poi sensibilmente mutata dopo le vaccinazioni fino ad assumere uno stato patologico con la presenza di sintomi tipici del cosiddetto autismo.
A seguito di questo non ha condiviso il parere del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) e ha preso in considerazione il ragionevole dubbio della probabilità del nesso causale fra le vaccinazioni e la malattia susseguente, accogliendo la domanda di risarcimento.
L’esito positivo di questa sentenza è il risultato della preparazione accurata messa in atto dagli avvocati, con anche l’apporto di un consulente di parte preparato e che ha fornito letteratura scientifica aggiornata ed esauriente.
L’avvocato Saverio Crea mi ha quindi spiegato che è necessario informare le famiglie che stanno affrontando i problemi dei loro figli colpiti da danni vaccinali.
Molti a torto pensano che per avere i risarcimenti sia necessario intentare costose cause, ma Saverio afferma che non è così, anzi a volte non è nemmeno necessario intentare una causa.
E possibile fare una domanda amministrativa con conseguente visita medica d’accertamento, e se questa non viene esaudita si può fare ricorso al ministro. Se queste azioni non danno il risultato voluto solo allora si ricorre poi in giudizio.
Saverio precisa che non si tratta di risarcimento giudiziario ma dell’attuazione di un diritto acquisito che spetta a chi ne ha i requisiti.
Sono stato molto soddisfatto del colloquio con Saverio, è una persona affabile, disponibile e comunicativa. Per fornire le informazioni corrette intende partecipare a incontri eventualmente fissati da gruppi o associazioni che vogliano trarne beneficio per i loro associati.
Si auspica inoltre che il danno vaccinale venga inserito nelle tabelle allegate ai vari decreti legge che stabiliscono le lesioni ed infermità che danno diritto a vitalizio o ad assegno temporaneo.
L’Avvocato Saverio Crea ha un blog, avvsaveriocrea.blogspot.com, in cui inserisce gradualmente, in base al tempo a disposizione, dettagli informativi importanti sull’argomento dei danni da vaccini.
Seguono alcuni estratti della sentenza emessa dal giudice .
Ritiene la scrivente di non poter condividere l’opinione negativa espressa dal CTU in ordine alla sussistenza del nesso causale fra la patologia accertata e le vaccinazioni somministrate, in ragione delle considerazioni che seguono.
…la sussistenza del nesso causale fra un determinato antecedente e l’evento dannoso ben può essere affermata in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, soprattutto quando manca la prova della preesistenza della concomitanza o della sopravvenienza di altri fattori determinanti. E’ di esperienza comune, infine, come nella realtà medica non accade quasi mai che intervenga un’unica causa nella determinazione di una patologia,..
Nel caso in esame la perizia di parte ha analizzato la storia clinica di C B e, sulla scorta della connessione logica dei dati e delle conoscenze medico-biologiche più recenti, ha elaborato un giudizio, (di probabilità), in favore della sussistenza del nesso causale fra l’infermità e le vaccinazioni somministratele in data 16.12.1999 e le seguenti reazioni allergo-immunologiche post-vaccinali. Tale giudizio è, a parere di questo giudice, condivisibile in quanto congruamente motivato e sopportato da una letteratura scientifica.
La domanda dei ricorrenti relativa all’indennizzo merita, pertanto, accoglimento. All’importo capitale si aggiunge il pagamento di rivalutazione monetaria e di interessi legali ex art. 2 L.210/92. Detta rivalutazione andrà applicata su entrambe le voci dell’indennizzo, giusto il disposto dell’art. 2, commi 1 e 2 della legge 210/92 (in tal senso da ultimo Cass. 18109/2007).
Interviste video all’Avv. Saverio Crea:
Leggi la sentenza completa:
In formato adattato per facile lettura :
Fax della sentenza originale:
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